Prove sui materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera
Molto spesso nelle voci di Elenco Prezzi Unitari e Capitolati relativi a Lavori Pubblici è riportata la prescrizione la quale erroneamente impone che l’esecuzione delle prove sui materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera siano poste a carico dell’impresa esecutrice (vedi esempio in estratto qui a lato).
Tale prescrizione contrasta con l’art. 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso.
Pertanto, secondo la normativa vigente, le spese previste per l’esecuzione delle prove sui materiali posti in opera sono imputabili a carico delle somme accantonate a tale scopo nel quadro economico.